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Legge Ordinaria n. 897 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1956 e rettifica 05/08/1957)
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati: uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici; uno dalla Federazione nazionale stampa italiana; uno dalla Societa' italiana autori ed editori; uno dai tecnici cinematografici; uno dagli scenografi cinematografici; uno dagli attori professionisti; tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, tra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)". Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere: "i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche; l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto; m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "I componenti della Commissione sono nominati con decreto de) Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere e), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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