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Legge Ordinaria n. 1080 del 22/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1960 n. 250)
Norme concernenti i musei non statali.
Norme concernenti i musei non statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie: 1) musei multipli; 2) musei grandi; 3) musei medi; 4) musei minori. L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero della pubblica; istruzione, che presiede il Comitato; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; due Sovrintendenti, uno per le antichita' e l'altro per l'arte medioevale e moderna; un rappresentante dell'Associazione dei comuni e uno dell'Associazione delle province; un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali. Il Comitato e' nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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