Su SAELA.EU altre pagine utili (aggregatore notizie, retronews, elenco piste ciclabili e di atletica, ecc.)
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 68 del 17/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1961 n. 61)
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.
Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966: a) la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198; b) la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente lettera a), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3; c) la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento; d) la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)