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Legge Ordinaria n. 827 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento.
Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno facolta' di non sostener l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano gia' conseguito l'abilitazione. Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre e' concesso di non sostenere l'esame per le materie incluse nell'abilitazione gia' posseduta, purche' questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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