Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi



Legge Ordinaria n. 308 del 26/04/1964 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1964 n. 128)
Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921 recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero,
previsto  dalla  legge  6  luglio 1962, n. 921 a favore degli infermi
affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilito in:
    lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
    lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
    lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)