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Legge Ordinaria n. 644 del 11/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1981 n. 314)
Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla societa' concessionaria del sistema aeroportuale della capitale.
Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla societa' concessionaria del sistema aeroportuale della capitale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, gia' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, e' assegnato alla societa' per azioni "Aeroporti di Roma". L'erogazione dell'importo sopra indicato e' effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta societa', per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299, e con l'obbligo, per la societa' "Aeroporti di Roma", di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo. I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla societa' "Aeroporti di Roma" devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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