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Legge Ordinaria n. 89 del 19/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1985 n. 70)
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgera' a Venezia nel mese di aprile 1985.
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgera' a Venezia nel mese di aprile 1985.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione, che avra' luogo a Venezia nel mese di aprile 1985, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore di uno o piu' funzionari, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro tre mesi dalla conclusione della Conferenza, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina gli apporti del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.
NOTE Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' il seguente: "Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dall'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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