Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 107 del 04/05/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1990 n. 108)
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e dell'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente legge. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue e dei suoi componenti. 3. E' consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto diverso. 4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente e' comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali. 5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo sanitario nazionale. 6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale. 7. In ciascuna regione e' istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanita', il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanita' i dati relativi alla loro attivita'. 8. La partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, alle attivita' trasfusionali, organizzate ai sensi dell'articolo 4, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanita', da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 12. 9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del primo comma dell'art. 4 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 4 (Uniformita' delle condizioni di salute sul territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di: 1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo; 2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione; 4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande; 5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali; 6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano". - Il testo del primo comma, lettera c), dell'art. 6 della citata legge n. 833/1978, e' il seguente: " c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;". - Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988), e' il seguente: "2. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi, entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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