Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 208 del 25/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1992, n. 54
Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.
Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche 1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2- bis del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. - 1. L'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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