Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 1453 del 23/12/1947 Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1947
Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista
Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente: Art. 1. Oltre i casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1548, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista: 1) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 15 gennaio 1925; 2) senatori, tranne quelli non deferiti all'Alta Corte di giustizia, o per i quali l'Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente; consiglieri nazionali; 3) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa della Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista; 4) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso; 5) ufficiale generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali, ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista; 6) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista; 7) coloro che per la loro attivita' fascista siano stati esclusi dall'insegnamento o dagli albi professionali.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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