Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 828 del 1Â/09/1947 Pubblicata nella G.U. del 1° settembre 1947
Convalida, con modificazioni ed aggiunte, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
Convalida, con modificazioni ed aggiunte, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente: Articolo unico E' convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, con le modificazioni e le aggiunte, di cui al testo dagli articoli seguenti: TITOLO I Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche Art. 2. Sono soggette all'imposta straordinaria progressiva le persone fisiche. Gli enti collettivi sono soggetti ad una imposta straordinaria proporzionale. Art. 3. Ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937. Agli stessi fini si considerano nel patrimonio del marito le azioni intestate al nome della moglie in occasione della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96. E' fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente a detta data, o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti. Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda: a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di seguito matrimonio; b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti. Ai medesimi fini si considerano nel patrimonio del padre le azioni intestate al nome dei figli in occasione della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, salvo non sia dimostrato che le azioni erano state acquistate dal figlio - a titolo gratuito o a titolo oneroso - prima della conversione. Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi. Art. 5. L'imposta straordinaria e' dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato. Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all'estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione della aliquota. Art. 7. Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reprocita' di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari. Art. 8. Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti: 1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidita'; a Casse di previdenza o Casse di pensioni per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove o orfani, contemplate alle lettere c) ed f) dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966; 2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo; 3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940; 4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto servente al culto medesimo; 5) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento; 6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggetto a pubblico uso o godimento; 7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori. Art. 9. I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1ª luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale. Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi del periodo 1ª luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta. Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono e' determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative. I fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1ª luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale. Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso. Art. 10. I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualita' di coltura ed alla classe di produttivita'. I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti, per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico. Art. 11. I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale. Le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, la Commissione censuaria provinciale inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali. La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce in via definitiva i coefficienti per ciascuna zona economico-agraria e per ciascun comune. Art. 12. Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualita' di coltura risultante dal catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualita' di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette. Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unita' tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato e' stato assegnato. Art. 14. Il valore della nuda proprieta' e' determinato in base alla differenza tra il valore dell'intera proprieta' - stabilito ai sensi degli articoli precedenti - e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprieta', quando questa e' gravata da diritti di uso e di abitazione. Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualita' di reddito percepita, riferita al periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947: a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza e' esattamente conosciuta; b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilita' di vita corrispondenti alla classe di eta' del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformita' ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Qualora l'annualita' di reddito sia percepita in natura, il valore di essa e' calcolato in base alla quantita' dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947. Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'art. 8, il capitale corrispondente e valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947. Art. 15. I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso. Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947. Art. 17. Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. Art. 18. I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947. Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre indicato nel comma precedente. I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale. I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Art. 19. Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonche' per le quote di partecipazione in societa' ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione, ed in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente art. 17. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 61 del presente decreto, notificano alle societa' od enti, aventi sede nella propria circoscrizione, l'accertamento del valore dei titoli e delle quote, relativamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente. Contro tale accertamento la societa' od ente puo', entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla Commissione competente per territorio ad eseguire la valutazione dei titoli ai fini dell'imposta di negoziazione. Per la risoluzione delle vertenze si osservano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta di negoziazione; la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria e' affidata, nel giudizio di primo grado, ad un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, nel giudizio di secondo grado, all'ispettore compartimentale per le imposte dirette competente per territorio. Il valore definitivamente accertato nei confronti della societa' od ente in conformita' dei commi precedenti si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime. Per le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito non quotato in borsa, si adotta la valutazione in base alla quale e' stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando nel trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947 non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa, in cui furono quotati. Art. 20. I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando il valore cosi' determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sara' rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Art. 20-bis. Per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in societa' costituite in Italia e aventi beni all'estero, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 5. Art. 21. Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. Art. 22. Dall'ammontare lordo dei patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione: a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione e' subordinata alla dimostrazione del loro impiego; b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso; c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravanti sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente; d) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data. Art. 23. Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, e' negata dal creditore, il rapporto giuridico e' considerato inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti. Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la esistenza del debito puo' venire provata in base alle scritture contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute. Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere a), b), c), e d), dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito puo' essere provata in base agli estratti del saldi conti, attestati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'Istituto. Art. 24. Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione o a riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione e' soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente decreto e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando le operazioni di cui sopra abbiano avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946 la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito. Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o di speculazione e' soggetto all'imposta straordinaria pel valore dei titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo 1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'Istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946 la deduzione e' subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito. Il prenditore dei titoli a riporto e' soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla, data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto. Art. 25. Si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto rispettivamente del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore: Fino a Fino a Fino a Oltre 5 milioni 10 milioni 30 milioni 50 milioni Mobilio, arredamento e gioielli........... 3% 5% 7% 10% Denaro, depositi e titoli di credito al portatore............ 2% 4% 6% 10% Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza, tra il valore lordo delle attivita', escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati e l'ammontare delle passivita' deducibili. I titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente, sono computati nella quota presuntiva fino alla concorrenza del 50 per cento della medesima. Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolta', da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto. La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli e' ridotta alla meta' nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato. Art. 26. Il denaro ed i titoli di credito al portatore entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di alienazioni di beni, di successione ereditaria e di donazione si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa. Art. 26-bis. Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, puo' procedersi ad accertamento presuntivo. Art. 27. Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore accertati nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26, nei limiti della quota presuntiva. Se il prestito e' stato sottoscritto contraendo un debito, questo non e' ammesso in detrazione dal patrimonio lordo. Ai fini della disposizione contenuta nel primo comma il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero. I titoli del Prestito della Ricostruzione sottoscritti dalla moglie o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui all'articolo 3. Art. 28. Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma seguente, raggiunga il valore di lire 3.000.000. Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000. Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori al netto ciascuno della detrazione fissa di 2.000.000, e' ammessa un'ulteriore detrazione pari a un ventesimo con un massimo di lire 300.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire. L'ammontare della detrazione e' calcolato nel patrimonio di ciascun figlio ai fini dell'imposta straordinaria. Art. 29. L'ammontare dell'imposta da corrispondersi e' determinato in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle detrazioni indicate nell'articolo precedente ed applicate sul patrimonio al netto delle detrazioni suddette: per i patrimoni di: 3.000.000 di lire.......... 6,- % 5.000.000 di lire.......... 7,23 % 10.000.000 di lire.......... 8,53 % 50.000.000 di lire.......... 13,57 % 100.000.000 di lire.......... 17,50 % 200.000.000 di lire.......... 23,29 % 500.000.000 di lire.......... 35,46 % 1.000.000.000 di lire.......... 50, - % 1.500.000.000 di lire ed oltre 61,61 % Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota e' determinata in base alla formula seguente: y = 6 + 0,0002885 (x - 3.000.000) 0,576 nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y l'aliquota. I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo: per unita' Lire Lire di Lire - - - tra 3.000.000 e 5.000.000 . . . . . . 50.000 tra 5.000.001 e 10.000.000 . . . . . . 100.000 tra 10.000.001 e 50.000.000 . . . . . . 200.000 tra 50.000.001 e 100.000.000 . . . . . . 500.000 tra 100.000.001 e 200.000.000 . . . . . . 1.000.000 tra 200.000.001 e 500.000.000 . . . . . . 2.000.000 tra 500.000.001 e 1.000.000.000 . . . . . . 5.000.000 tra 1.000.000.001 ed oltre . . . . . . . . . . . 10.000.000 Con decreto del Ministro per le finanze sara' pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili. Art. 30. Tutti coloro che, a norma del presente decreto, sono tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio devono presentare, entro il 30 settembre 1947, la relativa dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale. Sono anche tenuti a presentare la dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo soggetti all'imposta straordinaria, abbiano un patrimonio che, al lordo delle passivita', secondo la consistenza al 28 marzo 1947, raggiunga l'importo di lire 1.500.000. I termini suddetti sono prorogati di tre mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero. I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento. Art. 33. Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare: a) per i terreni - compresi i fabbricati rurali - il Comune e la localita' in cui sono situati, la intestazione della partita catastale, le colture, il reddito imponibile ai fini della imposta terreni e, se il terreno e' dato in fitto, il canone e le generalita' dell'affittuario; b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati. Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto; c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalita' del debitore e l'ammontare annuo; d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la localita' in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti; e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito; f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite; g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente decreto. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualita', quantita' e prezzo unitario per ogni tipo di merce; h) per le quote di partecipazione in societa', la denominazione e la sede della societa'; i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, dalla qualita', della quantita' e del taglio; l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947; m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalita' ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale; n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione. Art. 44. I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facolta' loro conferite dall'articolo 37 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente decreto, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle societa', amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta istituita col presente decreto. La presente disposizione non si applica in confronto delle banche e delle aziende di credito, nei confronti delle quali l'Amministrazione finanziaria ha pero' facolta' di accertare, valendosi degli organi proposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente. Art. 45. I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell'articolo 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternita' ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria le societa' per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari, quali risultano dai libri dei soci. Art. 46. Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facolta' conferite dall'articolo 44 ai funzionari delle imposte. Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facolta' di eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'ufficio, anche se gia' inscritte a ruolo. Sono applicabili ai fini del presente decreto, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 21 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436. La facolta' concessa dal comma precedente alle Commissioni cessa col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'articolo 61 del presente decreto. Art. 48. I contribuenti possono chiedere che il pagamento abbia luogo, anziche' in un anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari, in quattro e sei anni di sei rate bimestrali ciascuno. In tal caso essi corrisponderanno all'Erario, a partire dal secondo e rispettivamente dal terzo anno, un interesse del 2 per cento all'anno da aggiungersi all'annualita' d'imposta. Art. 49. L' imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via provvisoria, salvo conguaglio. In base alla dichiarazione presentata dal contribuente, ed e' messa in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948. L'imposta, iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene ripartita in quote uguali nelle rate residue. L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la scadenza dei due periodi fissati dall'articolo 48, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, e' pagata in sei rate bimestrali con l'interesse corrispondente di cui all'articolo 48. Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. Art. 51. Il contribuente che, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 30 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre, versi in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo della imposta liquidatagli in via provvisoria sulla base della dichiarazione stessa, ha diritto ad un premio di riscatto dell' 8 per cento. Tale premio di riscatto e' aumentato al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari. Per il riscatto dell'imposta dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, saranno dettate norme con successivo provvedimento. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale. Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, puo' versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione. Art. 53. E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito, ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea. La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta, che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 29. Il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in piu' o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo. Il riscatto parziale deve essere domandato ai competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza di ciascuna rata d'imposta e si riferisce a tutte le rate non ancora scadute. Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa. Art. 54. Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti e' soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed e' punito con l'ammenda da una meta' all'intera somma dell'imposta stessa. La sopratassa stabilita nel comma precedente e' ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'articolo 30, omettendo l'indicazione di uno o piu' cespiti o dichiarando debiti che risultino fittizi, e' soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi o che sarebbe stata sottratta, ed e' punito con l'ammenda dalla meta' all'ammontare della quota stessa. La sopratassa prevista nel comma precedente e' ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti a essi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37, e' soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato. La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta. Art. 56. Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre, all'imposta straordinaria progressiva attivita' patrimoniali, altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi iscrive passivita' inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verita', ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000. Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le societa' indicate nell'art. 31, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle societa' stesse. Art. 60. Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione del presente decreto, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa. E' in facolta' dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale e di garanzia riconosciuta idonea dall' Amministrazione. La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questa privilegio e' posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile. Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalita' della imposta, il cui ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 52. Art. 63. I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile portando in detrazione la percentuale dell'imponibile corrispondente al danno. Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel comma precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947. Art. 64. La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 25, sara' congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Art. 65. Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'art. 63, e' portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite e' portato in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente. Art. 66. Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e abbia dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 25, ove provveda al ripristino nel termine di 18 mesi dal 28 marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore dichiarato per denaro, depositi e titoli al portatore rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate. La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire. Art. 67. Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, salva la corresponsione di un interesse del 2 per cento che si aggiungera' all'annualita' d'imposta, per il periodo successivo alla scadenza dei periodi stessi. La domanda e' presentata all'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il pagamento deve essere effettuato, e contro la determinazione negativa dell'Intendente e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva. TITOLO II Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti collettivi. Art. 67-a). E' istituita, ai sensi dell'articolo 2, una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti: a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata; b) societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo; c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attivita' produttiva di reddito tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria b, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attivita'. L'imposta straordinaria si applica anche alle societa' ed enti costituiti all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato. Art. 67-b). Sono esenti dall'imposta straordinaria di cui all'articolo precedente: a) le societa' che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' ed alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio; b) le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che operino effettivamente secondo questi principi. L'accertamento della sussistenza di tali requisiti, in caso di contestazione, spetta all'amministrazione finanziaria, sentito il Ministero del lavoro. Essi, nella determinazione dei requisiti, avranno anche riguardo alla entita' patrimoniale in confronto del numero dei soci; c) le aziende dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, gli enti autonomi esercenti un pubblico servizio; le partecipanze ed universita' agrarie; i consorzi di bonifica, miglioramento e irrigazione; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societa' di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h) del concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Societa' storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici ecclesiastici maggiori o minori. Art. 67-c). Per le cooperative la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualita' di cui all'articolo precedente, e', in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto delle seguenti clausole: 1) divieto in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato; 2) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l'esistenza della societa'; 3) devoluzione, in caso di cessazione della societa', dell'intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilita' riconosciuti tali dall'amministrazione finanziaria. L'esenzione non si applica quando l'amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni. Art. 67-d). Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell'arti colo 8 si applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'art. 67-a). Art. 67-e). Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni sono quotate in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18. Il patrimonio imponibile delle societa' le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle societa' non per azioni e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19. Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto. Dall'imponibile valutato come sopra, e' detratto l'ammontare dei titoli di stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione, inoltre e' detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che gia' non siano detratti per intiero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivita', secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Art. 67-f). L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote: 4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell'articolo 67-a); 2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto; 3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso. Art. 67-g). Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di convalida del presente decreto, i soggetti tenuti a corrispondere l'imposta straordinaria prevista nell'articolo 67-a) devono presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, la dichiarazione del loro patrimonio imponibile, in tutti i casi in cui detto patrimonio non debba essere accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva. Quando si tratta di soggetti il cui patrimonio non cade sotto l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva, la dichiarazione deve essere fatta per un valore inferiore a quello su cui e' stata liquidata l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Per l'omessa od infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste negli articoli 54, 56, 57 e 59. Art. 67-h). L'imposta straordinaria, prevista nell'articolo 67-a), e' riscossa in 24 rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948. Art. 67-i). L'amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata sull'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - sull'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo. L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue a termini del precedente articolo. L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del termine fissato nell'articolo precedente, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali, con l'interesse del 2 per cento a favore dello stato, a decorrere dal 1 luglio 1952. Art. 67-l). Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista negli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, 424. Art. 67-m). Il credito dello stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale del contribuente alla data di pubblicazione della legge di convalida del presente decreto, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa. Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 60. Art. 67-n). Per la prescrizione dell'azione della finanza valgono le norme dell'articolo 61. Art. 67-o). I contribuenti possono versare in tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere. Il riscatto puo' essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva. Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa. I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell'anno successivo, ed il versamento in tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la domanda e' presentata. Non e' ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali. In tutti i casi di versamento diretto in tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale. Sono altresi' applicabili le norme degli articoli 52 e 53. TITOLO III Imposta straordinaria proporzionale sul matrimonio Art. 68. I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati, per l'anno stesso, ad una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento. L'imposta e' dovuta sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Per le societa' per azioni e in accomandita per azioni l'imposta e' dovuta in base ai valori che saranno definitivamente accertati ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947. I contribuenti che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano alienato uno o piu' dei cespiti sui quali e' stato applicata l'imposta del 4 per cento, hanno il diritto di rivalersi verso l'avente causa dell'imposta stessa afferente i cespiti alienati. L'usufruttuario puo' rivalersi verso il proprietario della quota di imposta afferente al valore della nuda proprieta', fatte le valutazioni ai sensi dell'articolo 14. Art. 72. L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo e' riscossa, non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette. Per tutte le partite il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, fermo restando il pagamento delle rate di giugno ed agosto 1947, il pagamento del residuo debito d'imposta e' riscosso in ventidue rate bimestrali uguali fino all'aprile 1951. Per le opere pie, gli istitui di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, gli istituti d'istruzione, i corpi scientifici, le accademie e societa' storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h), del concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti, le partecipanze ed universita' agrarie il pagamento della imposta e' rateato in anni dieci. I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. Il contribuente ha facolta' di chiedere, entro il 15 settembre 1947, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 68. Per tutte le partite, il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, l'abbuono, in caso di riscatto, e' del venti per cento. Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in tesoreria entro il 30 settembre 1947. In tutti i casi di versamento diretto in tesoreria non compete alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale. Art. 73-bis. Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo il 13 aprile 1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali formatisi dopo tale data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento. TITOLO IV Disposizioni finali Art. 75. Il ministro delle finanze e' autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria in relazione alle esigenze di servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto. Art. 76-bis. Il ministro delle finanze e' autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui alla presente legge, abbiano versato le quote dovute al fondo di solidarieta' nazionale in base al decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 72. A tal fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sara' esente da sopratassa e da multa. (Art. 77 del testo ministeriale soppresso). Art. 77. Il governo provvedera' a compilare un testo unico delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, e delle modificazioni ad esso apportate, curandone il coordinamento. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato Data a Roma, addi' 1° settembre 1947 DE NICOLA De Gasperi - Perla Visto il Guardasigilli: Grassi
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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