Legge Ordinaria n. 828 del 1Â/09/1947 Pubblicata nella G.U. del 1° settembre 1947
Convalida, con modificazioni ed aggiunte, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente: 
 
                           Articolo unico 
 
    E' convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta
straordinaria progressiva sul patrimonio, con le modificazioni  e  le
aggiunte, di cui al testo dagli articoli seguenti: 
 
 
 
                              TITOLO I 
 
          Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio 
                        delle persone fisiche 
 
 
                               Art. 2. 
 
  Sono soggette  all'imposta  straordinaria  progressiva  le  persone
fisiche. 
  Gli enti collettivi sono  soggetti  ad  una  imposta  straordinaria
proporzionale. 
 
 
                               Art. 3. 
 
  Ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano  nel
patrimonio del marito  i  beni  acquistati  dalla  moglie,  a  titolo
oneroso, dopo il 28 marzo 1937. 
  Agli stessi fini si considerano nel patrimonio del marito le azioni
intestate al nome  della  moglie  in  occasione  della  nominativita'
obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25
ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.
E' fatta eccezione  per  i  beni  per  i  quali  sia  dimostrato  che
l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla  moglie
anteriormente a detta data,  o  acquisiti  successivamente  a  titolo
gratuito, ovvero investimento di redditi propri,  conseguiti  durante
il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti. 
  Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti  i
beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937,  quando  la
cessione dipenda: 
    a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli  effettuati
per  costituzione  di  dote  o   per   costituzione   di   patrimonio
ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per  causa
di seguito matrimonio; 
    b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo  non  sia  dimostrato
che  l'acquisto  rappresenta   trasformazione   di   beni   posseduti
dall'acquirente  anteriormente  alla  data   predetta   o   acquisiti
successivamente a titolo gratuito,  ovvero  investimento  di  redditi
propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti. 
  Ai medesimi fini si considerano nel patrimonio del padre le  azioni
intestate  al  nome  dei  figli  in  occasione  della   nominativita'
obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge  25
ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96,
salvo non sia dimostrato che le azioni  erano  state  acquistate  dal
figlio -  a  titolo  gratuito  o  a  titolo  oneroso  -  prima  della
conversione. 
  Quando si fa luogo al cumulo previsto  nel  presente  articolo,  il
contribuente ha il diritto di rivalersi, verso  gli  intestatari  dei
beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente  i  beni
medesimi. 
 
 
                               Art. 5. 
 
  L'imposta straordinaria e' dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo
straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato. 
  Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche  sul
patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli
emessi   all'estero,   salva   l'applicazione    delle    convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni.  In  ogni  caso  i  beni
esistenti  fuori  dello  Stato  ed  i  titoli  emessi  all'estero  si
computano nel patrimonio del cittadino ai fini  della  determinazione
della aliquota. 
 
 
                               Art. 7. 
 
  Sono esenti dall'imposta straordinaria gli  agenti  diplomatici  di
cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da
parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari
di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una  industria  o
un  commercio  in  Italia  e  non  siano  amministratori  di  aziende
commerciali, sempre che esista reprocita'  di  trattamento  da  parte
dello  Stato  da  cui  dipendono  e  salvo  le  speciali  convenzioni
consolari. 
 
 
                               Art. 8. 
 
  Sono esenti dall'imposta straordinaria sul  patrimonio  i  seguenti
cespiti: 
    1) i capitali corrispondenti a contributi che, per  legge  o  per
contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di  soccorso,
istituite contro  i  rischi  di  malattia,  infortuni,  vecchiaia  ed
invalidita'; a Casse di  previdenza  o  Casse  di  pensioni  per  gli
impiegati privati, od a  Casse  di  pensione  per  vedove  o  orfani,
contemplate alle lettere c) ed f) dell'art. 2 del regio decreto-legge
29 aprile 1923, n. 966; 
    2) i capitali corrispondenti  a  rendite  vitalizie  o  ad  altre
rendite di carattere temporaneo; 
    3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta
eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico,  stipulati
dopo il 10 giugno 1940; 
    4) le chiese ed ogni  altro  edificio  destinato  al  culto,  col
mobilio, gli arredi sacri, i  reliquari  e  qualunque  altro  oggetto
servente al culto medesimo; 
    5) i titoli del Prestito  della  Ricostruzione,  autorizzato  con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946,
n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento; 
    6) le cose mobili, che presentano interesse  artistico,  storico,
archeologico o etnografico, quando facciano  parte  di  collezioni  o
serie notificate ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939,  n.
1089, oppure siano soggetto a pubblico uso o godimento; 
    7) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori. 
 
 
                               Art. 9. 
 
  I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1ª  luglio
1946-31 marzo  1947,  mediante  applicazione  al  reddito  imponibile
dominicale,  risultante  dalla  revisione  disposta  con   il   regio
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno
1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla  Commissione  censuaria
centrale. 
  Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano
in base ai valori medi del periodo  1ª  luglio  1946-31  marzo  1947,
mediante  applicazione  ai  redditi  imponibili  agrari  iscritti  in
catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo,  di
coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta. 
  Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e  del  colono,
la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono  e'  determinata
dall'Ufficio  distrettuale  delle   imposte,   salvo   ricorso   alle
Commissioni amministrative. 
  I fabbricati si valutano in base ai  valori  medi  del  periodo  1ª
luglio  1946-31  marzo  1947,   mediante   applicazione   alla   loro
consistenza di coefficienti determinati dalla  Commissione  censuaria
centrale. 
  Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi del periodo
1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso. 
 
 
                              Art. 10. 
 
  I coefficienti per la valutazione dei  terreni  e  relative  scorte
sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualita'
di coltura ed alla classe di produttivita'. 
  I coefficienti per la valutazione dei  fabbricati  sono  stabiliti,
per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite
per la formazione del nuovo catasto edilizio  urbano,  ai  sensi  del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11
agosto 1939, n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano  o
no soggetti a regime vincolistico. 
 
 
                              Art. 11. 
 
  I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono  predisposti
dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici  erariali,  la
quale li comunica, per tutti i comuni  di  ciascuna  provincia,  alle
singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione  censuaria
provinciale. 
  Le Commissioni censuarie comunali  hanno  facolta'  di  presentare,
entro trenta giorni  dall'avvenuta  comunicazione  dei  coefficienti,
alla Commissione censuaria provinciale le  proprie  osservazioni  sui
coefficienti stessi. 
  Entro novanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, la
Commissione censuaria provinciale inoltra, con le  proprie  proposte,
alla Commissione censuaria  centrale,  per  il  tramite  dell'Ufficio
tecnico   erariale,   contemporaneamente   per    tutte    le    zone
economico-agrarie  e  per  tutti  i  comuni   della   provincia,   le
osservazioni che siano state formulate  dalle  Commissioni  censuarie
comunali. 
  La Commissione censuaria  centrale,  tenute  presenti  le  proposte
presentate in  termini  dalle  Commissioni  censuarie  provinciali  e
sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,
stabilisce  in  via  definitiva  i  coefficienti  per  ciascuna  zona
economico-agraria e per ciascun comune. 
 
 
                              Art. 12. 
 
  Contro  le  valutazioni  dei   terreni,   eseguite   dagli   Uffici
distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati  negli
articoli  precedenti,   i   contribuenti   possono   ricorrere   alle
Commissioni  amministrative  per   questioni   riflettenti   la   non
corrispondenza dei fondi alla  qualita'  di  coltura  risultante  dal
catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta,
rettificare le risultanze catastali, quando  esse  non  corrispondano
alla qualita' di  coltura,  salvo  il  diritto  del  contribuente  di
ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette. 
  Contro  le  valutazioni  dei  fabbricati  eseguite   dagli   Uffici
distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli
precedenti, i  contribuenti  possono,  ai  soli  fini  della  imposta
straordinaria   sul   patrimonio,    ricorrere    alle    Commissioni
amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza  o
l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la
destinazione  o  le  caratteristiche  di   esso   siano,   in   atto,
notevolmente diverse da  quelle  dell'unita'  tipo,  approvate  dalla
Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o
classe cui il fabbricato e' stato assegnato. 
 
 
                              Art. 14. 
 
  Il valore  della  nuda  proprieta'  e'  determinato  in  base  alla
differenza tra il valore dell'intera proprieta' - stabilito ai  sensi
degli articoli  precedenti  -  e  quello  dell'usufrutto.  Lo  stesso
criterio si applica  per  la  valutazione  della  proprieta',  quando
questa e' gravata da diritti di uso e di abitazione. 
  Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o  abitazione,
si  calcola  scontando  alla  data  del  28  marzo  1947  il   valore
dell'annualita' di reddito percepita, riferita al periodo  1°  luglio
1946-31 marzo 1947: 
    a) alla ragione del tasso  contrattuale,  o,  in  mancanza,  alla
ragione composta del 5 per cento,  se  trattasi  di  diritti  la  cui
scadenza e' esattamente conosciuta; 
    b) alla ragione del tasso  contrattuale,  o,  in  mancanza,  alla
ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilita'  di
vita corrispondenti alla classe di eta' del reddituario, se  trattasi
di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformita' ad  una
tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. 
  Qualora l'annualita' di reddito sia percepita in natura, il  valore
di essa e' calcolato in base alla quantita' dei prodotti nel triennio
1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1° luglio  1946-31  marzo
1947. 
  Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n.  3  dell'art.
8, il capitale corrispondente e valutato al prezzo di  riscatto  alla
data del 28 marzo 1947. 
 
 
                              Art. 15. 
 
  I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo
o enfiteutico compresi i canoni da colonia perpetua,  si  tengono  in
conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno  che,
per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il  riscatto,
un saggio diverso. 
  Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si
determina in base alla media dei prezzi del periodo 1° luglio 1946-31
marzo 1947. 
 
 
                              Art. 17. 
 
  Le aziende industriali  e  commerciali,  comprese  in  esse  quelle
esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro
complesso, tenuto conto dei vari elementi che  le  compongono,  sulla
base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. 
 
 
                              Art. 18. 
 
  I buoni del  tesoro  ordinari  si  valutano  per  il  loro  importo
nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo  1947  a
quella della loro scadenza. 
  Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base
alla quotazione media ufficiale  del  trimestre  1°  gennaio  1947-31
marzo 1947. 
  Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro  titolo
di credito quotato in borsa sono valutati  in  base  alla  media  dei
prezzi di compenso del trimestre indicato nel comma precedente. 
  I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale. 
  I valori medi dei titoli  quotati  in  borsa  saranno  rilevati  in
apposita tabella da  approvarsi  con  decreto  del  Ministro  per  le
finanze. 
 
 
                              Art. 19. 
 
  Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonche' per le quote di
partecipazione in societa' ed enti, si adottano  i  valori  medi  del
trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di
valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione, ed in ogni  caso,
per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del  valore
dei vari elementi che ne  compongono  il  patrimonio,  ai  sensi  del
precedente art. 17. 
  Gli Uffici distrettuali delle imposte  dirette,  entro  il  termine
stabilito nel  secondo  comma  dell'art.  61  del  presente  decreto,
notificano  alle  societa'  od  enti,  aventi  sede   nella   propria
circoscrizione, l'accertamento del valore dei titoli e  delle  quote,
relativamente al periodo di  tempo  indicato  nel  comma  precedente.
Contro tale accertamento la societa' od ente puo', entro  il  termine
perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare  ricorso  alla
Commissione competente per territorio ad eseguire la valutazione  dei
titoli ai fini dell'imposta di negoziazione. 
  Per la risoluzione delle vertenze si osservano  le  norme  valevoli
per l'accertamento dell'imposta di  negoziazione;  la  rappresentanza
dell'Amministrazione finanziaria e' affidata, nel giudizio  di  primo
grado,  ad  un  funzionario  dell'Amministrazione  provinciale  delle
imposte dirette e,  nel  giudizio  di  secondo  grado,  all'ispettore
compartimentale per le imposte dirette competente per territorio. 
  Il valore definitivamente accertato nei confronti della societa' od
ente in conformita'  dei  commi  precedenti  si  assume  come  valore
definitivo dei titoli e delle quote di  partecipazione  agli  effetti
dell'imposta straordinaria  progressiva  sul  patrimonio  dovuta  dai
singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime. 
  Per le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni  altro  titolo
di credito non quotato in borsa, si adotta  la  valutazione  in  base
alla quale e' stata liquidata l'imposta di  negoziazione  per  l'anno
1947. 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai  titoli
azionari quotati in borsa, quando nel trimestre  1°  gennaio  1947-31
marzo 1947 non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa, in
cui furono quotati. 
 
 
                              Art. 20. 
 
  I titoli esteri sono valutati in base alla media  delle  quotazioni
ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali  quotazioni,
in base ai valori correnti di mercato del  luogo  di  emissione,  nel
periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando  il  valore  cosi'
determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla
base del cambio corrente alla data  del  28  marzo  1947,  che  sara'
rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le
finanze. 
 
 
                            Art. 20-bis. 
 
  Per quanto riguarda le azioni  o  le  quote  di  partecipazione  in
societa' costituite in Italia e aventi beni all'estero, si  applicano
le disposizioni del secondo comma dell'art. 5. 
 
 
                              Art. 21. 
 
  Tutti i cespiti, non  specificati  negli  articoli  precedenti,  si
valutano in base alla media dei valori del periodo 1° ottobre 1946-31
marzo 1947. 
 
 
                              Art. 22. 
 
  Dall'ammontare lordo dei patrimonio  complessivo  sono  ammessi  in
detrazione: 
    a)  tutti  i  debiti  a  carico  del  contribuente,  di  cui  sia
riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per
i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940  o  che  non  abbiano  data
certa, la detrazione  e'  subordinata  alla  dimostrazione  del  loro
impiego; 
    b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta  a  norma
dell'art.  15,  dei  censi,  canoni,  livelli  ed  altre  prestazioni
previste nell'articolo stesso; 
    c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e  di  ogni
altro onere reale gravanti sui cespiti facenti parte  del  patrimonio
del contribuente; 
    d) tutte le imposte, tasse e contributi  a  favore  dello  Stato,
provincie, comuni ed altri enti  autorizzati  per  legge  ad  imporre
tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla  data  del
28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data. 
 
 
                              Art. 23. 
 
  Quando la esistenza di un debito di  qualsiasi  natura,  denunziato
dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, e'
negata  dal  creditore,  il   rapporto   giuridico   e'   considerato
inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti. 
  Per i crediti derivanti  da  rapporti  con  imprese  commerciali  e
sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa,  la
esistenza del debito puo'  venire  provata  in  base  alle  scritture
contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute. 
  Quando si tratti di rapporti con aziende di credito  indicate  alle
lettere a), b), c), e d), dell'articolo 5 del regio decreto-legge  12
marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n.  141,  ed
al regio decreto-legge 17 luglio  1937,  n.  1400,  convertito  nella
legge 7 aprile 1938, n. 636, la  esistenza  del  debito  puo'  essere
provata in base agli estratti del  saldi  conti,  attestati  conformi
alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'Istituto. 
 
 
                              Art. 24. 
 
  Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione o a
riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione  e'
soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei  titoli  stessi,
determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente decreto e  ha
diritto  di  ottenere  in  deduzione  l'ammontare  del  debito  verso
l'istituto od il privato  sovventore  dell'anticipazione.  Quando  le
operazioni di cui sopra abbiano avuto luogo dopo il 1°  gennaio  1946
la  deduzione  e'   subordinata   alla   dimostrazione   dell'impiego
dell'importo del debito. 
  Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o
di speculazione e' soggetto all'imposta straordinaria pel valore  dei
titoli stessi risultante dal prezzo di compenso  del  mese  di  marzo
1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e  ha
diritto  di  ottenere  in  deduzione  l'ammontare  del  debito  verso
l'Istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto. 
  Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo
il 1° gennaio 1946 la deduzione  e'  subordinata  alla  dimostrazione
dell'impiego dell'importo del debito. 
  Il  prenditore  dei  titoli  a  riporto  e'  soggetto   all'imposta
straordinaria per la somma che, alla, data del 28 marzo  1947,  aveva
impiegata in operazioni di riporto. 
 
 
                              Art. 25. 
 
  Si presume che facciano parte del patrimonio  del  contribuente  le
seguenti quote percentuali in conto rispettivamente  del  valore  del
mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi  e
dei titoli di credito al portatore: 
    

                       Fino a      Fino a       Fino a       Oltre
                     5 milioni   10 milioni   30 milioni   50 milioni
Mobilio, arredamento
e gioielli...........    3%          5%            7%         10%
Denaro, depositi e
titoli di credito al
portatore............    2%          4%            6%         10%

    
  Dette quote si  computano  con  riferimento  al  patrimonio  netto,
risultante dalla differenza, tra il  valore  lordo  delle  attivita',
escluse quelle costituite dai cespiti sopra  indicati  e  l'ammontare
delle passivita' deducibili. 
  I titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente,  sono
computati nella quota presuntiva fino alla  concorrenza  del  50  per
cento della medesima. 
  Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo
dei cespiti soggetti  all'imposta,  al  quale  si  elevano  i  valori
eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da
parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei
cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma  la  facolta',  da
parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori
in base a dati e circostanze di fatto. 
  La quota presunta in  conto  mobilio,  arredamento  e  gioielli  e'
ridotta alla meta' nei  riguardi  del  cittadino  e  dello  straniero
residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota  non  si
aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio
nello Stato. 
 
 
                              Art. 26. 
 
  Il  denaro  ed  i  titoli  di  credito  al  portatore  entrati  nel
patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di
alienazioni di beni, di successione  ereditaria  e  di  donazione  si
presumono ancora posseduti alla data del  28  marzo  1947,  salvo  al
contribuente  di  dimostrarne  il  consumo  o  l'impiego  in  cespiti
dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta  straordinaria,
o esenti dall'imposta stessa. 
 
 
                            Art. 26-bis. 
 
  Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i
suoi  redditi  conosciuti  o   altri   elementi   indiziari   lascino
fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via
analitica sia  inferiore  a  quello  effettivamente  posseduto,  puo'
procedersi ad accertamento presuntivo. 
 
 
                              Art. 27. 
 
  Il contribuente, che dimostri  di  aver  sottoscritto  al  Prestito
della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei
relativi titoli alla data  del  28  marzo  1947,  ha  il  diritto  di
ottenere che l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione,
portato in detrazione dal danaro, depositi e  titoli  di  credito  al
portatore accertati nel suo patrimonio a mente degli  articoli  25  e
26, nei limiti della quota presuntiva. 
  Se il prestito e' stato sottoscritto contraendo un  debito,  questo
non e' ammesso in detrazione dal patrimonio lordo. 
  Ai  fini  della  disposizione  contenuta   nel   primo   comma   il
contribuente deve presentare l'elenco dei titoli,  con  l'indicazione
del taglio e del numero. 
  I titoli del Prestito della Ricostruzione sottoscritti dalla moglie
o dai discendenti potranno essere computati a  favore  del  marito  o
degli  ascendenti  nei  casi  di  coacervo   obbligatorio,   di   cui
all'articolo 3. 
 
 
                              Art. 28. 
 
  Sono  soggetti  all'imposta  i  contribuenti  il   cui   patrimonio
imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel  comma  seguente,
raggiunga il valore di lire 3.000.000. 
  Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000. 
  Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori al  netto  ciascuno
della  detrazione  fissa  di  2.000.000,  e'   ammessa   un'ulteriore
detrazione pari a un ventesimo con un massimo  di  lire  300.000  per
ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente  tra
i due patrimoni. La  detrazione  stessa  non  si  applica  quando  il
cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire. 
  L'ammontare della detrazione e' calcolato nel patrimonio di ciascun
figlio ai fini dell'imposta straordinaria. 
 
 
                              Art. 29. 
 
  L'ammontare dell'imposta da corrispondersi e' determinato  in  base
alle  seguenti  aliquote,  riferite  al  patrimonio  al  lordo  delle
detrazioni  indicate  nell'articolo  precedente  ed   applicate   sul
patrimonio al netto delle detrazioni suddette: 
    per i patrimoni di: 
    

            3.000.000 di lire.......... 6,- %
            5.000.000 di lire.......... 7,23 %
           10.000.000 di lire.......... 8,53 %
           50.000.000 di lire.......... 13,57 %
          100.000.000 di lire.......... 17,50 %
          200.000.000 di lire.......... 23,29 %
          500.000.000 di lire.......... 35,46 %
        1.000.000.000 di lire.......... 50, - %
        1.500.000.000 di lire ed oltre  61,61 %

    
    Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota e'  determinata
in base alla formula seguente: 
      y = 6 + 0,0002885 (x - 3.000.000) 0,576 
    nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e  y
l'aliquota. 
    I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo: 
    

                                                      per unita'
               Lire             Lire                   di Lire
                 -                -                       -
  tra        3.000.000 e        5.000.000 . . . . . .     50.000
  tra        5.000.001 e       10.000.000 . . . . . .    100.000
  tra       10.000.001 e       50.000.000 . . . . . .    200.000
  tra       50.000.001 e      100.000.000 . . . . . .    500.000
  tra      100.000.001 e      200.000.000 . . . . . .  1.000.000
  tra      200.000.001 e      500.000.000 . . . . . .  2.000.000
  tra      500.000.001 e    1.000.000.000 . . . . . .  5.000.000
  tra    1.000.000.001 ed oltre . . . . . . . . . . . 10.000.000

    
    Con decreto del Ministro per  le  finanze  sara'  pubblicata  una
tabella indicante le aliquote e la  misura  d'imposta  corrispondente
alle varie cifre di patrimoni imponibili. 
 
 
                              Art. 30. 
 
  Tutti coloro che, a norma del  presente  decreto,  sono  tenuti  al
pagamento  dell'imposta  straordinaria  progressiva  sul   patrimonio
devono  presentare,  entro  il  30  settembre   1947,   la   relativa
dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte  dirette,  nella
cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha  il
suo  domicilio  fiscale.  Sono   anche   tenuti   a   presentare   la
dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo
soggetti all'imposta straordinaria, abbiano  un  patrimonio  che,  al
lordo delle passivita', secondo la  consistenza  al  28  marzo  1947,
raggiunga l'importo di lire 1.500.000. 
  I termini suddetti sono prorogati di tre mesi  per  i  contribuenti
residenti fuori dello Stato, considerandosi valida  la  presentazione
fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero. 
  I  prigionieri  di  guerra  e  gli  internati  civili  e   militari
all'estero possono ottenere di essere riammessi  in  termine,  quando
dimostrino di non aver tempestivamente  adempiuto  all'obbligo  della
dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento. 
 
 
                              Art. 33. 
 
  Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare: 
    a) per i terreni - compresi i fabbricati rurali - il Comune e  la
localita'  in  cui  sono  situati,  la  intestazione  della   partita
catastale, le colture, il reddito imponibile ai  fini  della  imposta
terreni e, se il terreno e' dato in fitto, il canone e le generalita'
dell'affittuario; 
    b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed  il
numero civico, la destinazione, il numero dei piani e  dei  vani,  il
reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati. 
    Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve
indicarsi anche il titolo di acquisto; 
    c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere
perpetuo, il  titolo  costitutivo,  le  generalita'  del  debitore  e
l'ammontare annuo; 
    d) per le miniere,  cave,  torbiere,  saline,  tonnare,  laghi  e
stagni da pesca, il comune e la localita' in  cui  sono  situati,  le
attrezzature fisse e gli strumenti; 
    e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione,  lo  stato
di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e  il  capitale
investito; 
    f) per le aree fabbricabili, il comune in cui  sono  situate,  il
numero  e  l'intestazione  della  partita  catastale,   l'ubicazione,
l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere  in  essa
eseguite; 
    g) per le aziende industriali e commerciali, la  elencazione  dei
diversi elementi, attivi  e  passivi,  che  le  compongono,  come  il
macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i
brevetti ed altri titoli di  privativa,  i  titoli  che  fanno  parte
dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato  alla
data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi
ai fini del  presente  decreto.  Le  esistenze  di  magazzino  devono
risultare da inventario  separato  ed  analitico,  con  l'indicazione
della qualita', quantita' e prezzo unitario per ogni tipo di merce; 
    h) per le quote di partecipazione in societa', la denominazione e
la sede della societa'; 
    i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo
di titoli, dell'ente emittente, dalla qualita', della quantita' e del
taglio; 
    l) per i depositi e conti presso  istituti  di  credito  e  casse
postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto  ed  il
saldo alla data del 28 marzo 1947; 
    m) per i crediti, il titolo costitutivo,  l'ammontare,  anche  se
scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalita' ed il
domicilio  del  debitore,  con  la  specificazione  delle   eventuali
circostanze di fatto che ne lascino presumere  la  perdita  totale  o
parziale; 
    n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo,  la
consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario  od
utile per la sua identificazione. 
 
 
                              Art. 44. 
 
  I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre  alle
facolta' loro conferite dall'articolo 37 del testo  unico  24  agosto
1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza  mobile,  possono,  ai  fini
della  applicazione  del  presente  decreto,  farsi   presentare   ed
ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti
e  documenti  degli  enti  pubblici  e   privati,   delle   societa',
amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori  di  ogni
genere, e farsi rilasciare copie ed estratti  dei  registri,  atti  e
documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche  od  enti
collettivi  non  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  istituita   col
presente decreto. 
  La presente disposizione non si applica in confronto delle banche e
delle aziende di credito, nei confronti delle quali l'Amministrazione
finanziaria ha pero' facolta' di accertare,  valendosi  degli  organi
proposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla  data
del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente. 
 
 
                              Art. 45. 
 
  I notai  e  tutti  coloro  che,  non  esercitando  l'industria  del
credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a
soggetti  indicati  nell'articolo  2,  sono   tenuti   a   denunziare
all'Ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette   nella    cui
circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la  paternita'  ed  il
domicilio del  depositante,  e,  qualora  ad  essi  sia  noto,  anche
l'ammontare e la natura dei valori depositati. 
  Su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria  le  societa'  per
azioni  sono  tenute  a  dichiarare  i  possessori  dei  loro  titoli
azionari, quali risultano dai libri dei soci. 
 
 
                              Art. 46. 
 
  Le  Commissioni  giudicanti  hanno  tutte  le  facolta'   conferite
dall'articolo 44 ai funzionari delle imposte. 
  Le Commissioni di prima istanza  hanno,  inoltre,  la  facolta'  di
eseguire   d'ufficio   accertamenti   non   proposti   dagli   Uffici
distrettuali e di  elevare  le  cifre  di  patrimonio  fissate  dagli
Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'ufficio,  anche  se  gia'
inscritte a ruolo. 
  Sono applicabili ai fini  del  presente  decreto,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 21 del  regio  decreto  legislativo  27
maggio 1946, n. 436. 
  La facolta' concessa dal comma precedente  alle  Commissioni  cessa
col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si  verifica  la
prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'articolo 61  del
presente decreto. 
 
 
                              Art. 48. 
 
  I contribuenti possono  chiedere  che  il  pagamento  abbia  luogo,
anziche' in un anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti
per almeno due terzi da cespiti immobiliari, in quattro e sei anni di
sei rate bimestrali  ciascuno.  In  tal  caso  essi  corrisponderanno
all'Erario, a partire dal secondo e rispettivamente dal  terzo  anno,
un interesse del 2 per cento all'anno da  aggiungersi  all'annualita'
d'imposta. 
 
 
                              Art. 49. 
 
  L' imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare
raggiunga il  minimo  imponibile  viene  iscritta  a  ruolo,  in  via
provvisoria, salvo conguaglio. 
  In base alla dichiarazione presentata dal contribuente, ed e' messa
in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948. 
  L'imposta, iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli,  la
cui riscossione si inizia dopo  la  rata  del  febbraio  1948,  viene
ripartita in quote uguali nelle rate residue. 
  L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione  s'inizia  dopo  la
scadenza dei due periodi fissati dall'articolo 48,  a  seconda  della
composizione  del  patrimonio  imponibile,  e'  pagata  in  sei  rate
bimestrali con l'interesse corrispondente di cui all'articolo 48. 
  Per la riscossione dell'imposta  progressiva  compete  all'esattore
l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5
e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. 
 
 
                              Art. 51. 
 
  Il  contribuente  che,  all'atto   della   dichiarazione   di   cui
all'articolo 30 e in ogni caso non oltre il  31  dicembre,  versi  in
Tesoreria, in unica soluzione, l'importo della  imposta  liquidatagli
in via provvisoria sulla base della dichiarazione stessa, ha  diritto
ad un premio di riscatto dell' 8 per cento. 
  Tale premio di  riscatto  e'  aumentato  al  12  per  cento  per  i
patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari. 
  Per il riscatto dell'imposta dovuta per  maggiori  accertamenti  in
confronto della dichiarazione, saranno dettate norme  con  successivo
provvedimento. 
  In tutti i casi di versamento  diretto  in  Tesoreria  non  compete
alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale. 
  Il contribuente, che dimostri  di  aver  sottoscritto  al  Prestito
della  Ricostruzione  3,50  per  cento,  puo'  versare,   fino   alla
concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli  del
prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione. 
 
 
                              Art. 53. 
 
  E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una
frazione di essi, mediante il pagamento  della  corrispondente  quota
d'imposta,  sempre  quando  l'Amministrazione   finanziaria   ritenga
sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito,
ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea. 
  La somma da versare per il riscatto parziale si determina  in  base
all'ammontare dell'imposta, che si ottiene applicando al  valore  del
cespite cui il riscatto si  riferisce  l'aliquota  corrispondente  al
valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 29. 
  Il valore dell'intero patrimonio e quello della  porzione  di  esso
per la quale si chiede il riscatto sono determinati  di  ufficio,  ai
soli  fini  del  riscatto  stesso,  in  via   provvisoria   e   senza
pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in piu'
o  in  meno  da  effettuarsi   sulle   risultanze   dell'accertamento
definitivo. 
  Il riscatto parziale deve essere domandato  ai  competente  ufficio
distrettuale delle imposte  dirette  entro  il  giorno  10  del  mese
precedente a quello della scadenza di ciascuna rata  d'imposta  e  si
riferisce a tutte le  rate  non  ancora  scadute.  Il  versamento  in
Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata
stessa. 
 
 
                              Art. 54. 
 
  Il contribuente che  ometta  di  presentare  la  dichiarazione  nei
termini stabiliti e' soggetto al pagamento  di  una  sopratassa  pari
all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata,  ed  e'  punito
con l'ammenda da una meta' all'intera somma dell'imposta stessa. 
  La sopratassa stabilita nel  comma  precedente  e'  ridotta  ad  un
terzo, nei casi in cui  il  contribuente  presenti  la  dichiarazione
entro 60 giorni dalla  scadenza  del  termine,  e  l'ammenda  non  si
applica. 
  Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti
dall'articolo 30, omettendo l'indicazione di uno  o  piu'  cespiti  o
dichiarando  debiti  che  risultino  fittizi,  e'  soggetto  ad   una
sopratassa pari alla quota proporzionale di  imposta  definitivamente
accertata sui cespiti omessi o che sarebbe  stata  sottratta,  ed  e'
punito con l'ammenda dalla meta' all'ammontare della quota stessa. 
  La sopratassa prevista nel comma precedente e' ridotta ad un terzo,
ove il contribuente dichiari i cespiti a essi entro 60  giorni  dalla
scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. 
  Ove il contribuente  dichiari  un  valore  imponibile  inferiore  a
quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37,
e' soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta
liquidata sul valore determinato  secondo  le  norme  degli  articoli
sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato. 
  La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui  l'Erario
sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta. 
 
 
                              Art. 56. 
 
  Chiunque,  allo  scopo  di  occultare  o   sottrarre,   all'imposta
straordinaria progressiva attivita' patrimoniali, altera  i  registri
contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o  vi
iscrive passivita' inesistenti, o forma scritture od altri  documenti
fittizi preordinati a nascondere in tutto  o  in  parte  la  verita',
ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine,  e'
punito con la reclusione fino a sei mesi  e  con  la  multa  da  lire
50.000 a lire 5.000.000. 
  Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le  societa'
indicate  nell'art.  31,   sono   soggetti   alla   multa   anche   i
rappresentanti legali delle societa' stesse. 
 
 
                              Art. 60. 
 
  Il credito dello  Stato  per  l'intero  ammontare  del  tributo  ha
privilegio  speciale  su  tutti  gli  immobili  facenti   parte   del
patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione  del  presente
decreto, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data
stessa. 
  E' in facolta' dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o
in parte, a tale privilegio speciale per tutti  gli  immobili  o  per
alcuni o  parte  di  essi,  contro  prestazione,  ove  il  resto  del
patrimonio non costituisca sufficiente garanzia  per  la  riscossione
del  credito  erariale  e  di  garanzia  riconosciuta  idonea   dall'
Amministrazione. 
  La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che
appartengono al debitore dell'imposta al momento  della  riscossione.
Questa  privilegio  e'  posposto  a  tutti  i  privilegi  generali  e
speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile. 
  Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la  Finanza  ha  il
diritto di esser collocata per la totalita'  della  imposta,  il  cui
ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 52. 
 
 
                              Art. 63. 
 
  I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di  eventi  bellici,
ove della  diminuita  consistenza  non  si  sia  tenuto  conto  nella
determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini  dell'imposta
ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere  dichiarati  per
un valore  minimo  pari  all'imponibile  portando  in  detrazione  la
percentuale dell'imponibile corrispondente al danno. 
  Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel
comma precedente, si ha riguardo alle condizioni dei  cespiti  stessi
alla data del 28 marzo 1947. 
 
 
                              Art. 64. 
 
  La  quota  in  conto  mobilio,  arredamento  e  gioielli,  prevista
nell'articolo 25, sara' congruamente  diminuita  quando  risulti  che
tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in  seguito  a  danni
dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi  della
legge 26 ottobre 1940, n. 1543. 
 
 
                              Art. 65. 
 
  Nel caso in cui il cespite  danneggiato  in  dipendenza  di  eventi
bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in  parte,
ripristinato  dal  contribuente  con   mezzi   propri,   dal   valore
definitivo, accertato a norma dell'art. 63, e' portata in  detrazione
una somma pari al valore del ripristino. 
  Quando  il  ripristino  sia  stato  effettuato  con  il  contributo
statale, dal valore del cespite e' portato in  detrazione  una  quota
proporzionale  all'ammontare   dei   mezzi   propri   investiti   dal
contribuente. 
 
 
                              Art. 66. 
 
  Il contribuente che,  alla  data  del  28  marzo  1947,  non  abbia
ripristinato  i  cespiti  danneggiati  per  eventi  bellici  e  abbia
dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al  portatore  per
un  valore  superiore  a  quello  risultante  dalle  quote   previste
all'articolo 25, ove provveda al ripristino nel termine  di  18  mesi
dal 28 marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile  sia  detratta
la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite  dell'eccedenza
del valore dichiarato per denaro,  depositi  e  titoli  al  portatore
rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate. 
  La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente
il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire. 
 
 
                              Art. 67. 
 
  Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura
tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta
straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il  pagamento
stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli  stabiliti  al
capo VIII  del  presente  decreto,  salva  la  corresponsione  di  un
interesse  del  2  per  cento  che  si   aggiungera'   all'annualita'
d'imposta, per  il  periodo  successivo  alla  scadenza  dei  periodi
stessi. 
  La domanda e' presentata all'Intendente di finanza della  provincia
nella cui circoscrizione trovasi il comune  nel  quale  il  pagamento
deve  essere  effettuato,  e  contro   la   determinazione   negativa
dell'Intendente e' ammesso ricorso al Ministero  delle  finanze,  che
decide in via definitiva. 
 
 
 
                              TITOLO II 
 
         Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio 
                       degli enti collettivi. 
 
 
                             Art. 67-a). 
 
  E' istituita, ai sensi dell'articolo 2, una  imposta  straordinaria
sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti: 
    a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni,  societa'  a
responsabilita' limitata; 
    b) societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo; 
    c)  istituzioni,  fondazioni  ed  enti  morali  in  genere,   che
esplicano  un'attivita'  produttiva  di  reddito  tassabile  ai  fini
dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria b,  per  la  parte  di
patrimonio  destinata  all'esercizio  di  tale  attivita'.  L'imposta
straordinaria si applica  anche  alle  societa'  ed  enti  costituiti
all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente
nello Stato. 
 
 
                             Art. 67-b). 
 
  Sono  esenti  dall'imposta  straordinaria   di   cui   all'articolo
precedente: 
    a) le societa' che, negli ultimi cinque anni, abbiano  esercitato
una  attivita'  limitata  esclusivamente  alla  proprieta'  ed   alla
gestione di beni immobili  urbani,  anche  se  nell'atto  costitutivo
siano state previste operazioni di commercio; 
    b) le societa'  cooperative  di  consumo,  produzione  e  lavoro,
comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle
di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane, che
siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che
operino effettivamente secondo questi principi. 
  L'accertamento della sussistenza di  tali  requisiti,  in  caso  di
contestazione, spetta  all'amministrazione  finanziaria,  sentito  il
Ministero del  lavoro.  Essi,  nella  determinazione  dei  requisiti,
avranno anche riguardo alla entita'  patrimoniale  in  confronto  del
numero dei soci; 
    c) le aziende dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, gli enti
autonomi  esercenti  un  pubblico  servizio;   le   partecipanze   ed
universita'  agrarie;  i  consorzi  di  bonifica,   miglioramento   e
irrigazione; le opere pie, gli istituti ed  enti  di  beneficenza  ed
assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societa' di mutuo
soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di  fatto  che,  pur
senza  rientrare  nel   novero   delle   istituzioni   pubbliche   di
beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad  opere  filantropiche
di assistenza  ed  educazione  degli  indigenti,  infermi,  orfani  o
fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e  loro  figli;
gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera
h) del concordato, ai fini di  beneficenza  o  di  istruzione  e  gli
assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di  istruzione;  i
Corpi scientifici, le  Accademie  e  Societa'  storiche,  letterarie,
scientifiche,  aventi  scopi  esclusivamente  culturali;  i  benefici
ecclesiastici maggiori o minori. 
 
 
                             Art. 67-c). 
 
  Per le cooperative la  condizione  relativa  ai  principi  ed  alla
disciplina della mutualita' di cui all'articolo  precedente,  e',  in
ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto  delle  seguenti
clausole: 
    1) divieto in caso di distribuzione di dividendi, di superare  la
ragione   dell'interesse    legale,    ragguagliato    al    capitale
effettivamente versato; 
    2) divieto di ogni riparto delle  riserve  fra  i  soci,  durante
l'esistenza della societa'; 
    3) devoluzione, in caso di cessazione della societa', dell'intero
patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale  effettivamente
versato dai soci, a  fini  di  pubblica  utilita'  riconosciuti  tali
dall'amministrazione finanziaria. 
  L'esenzione non si  applica  quando  l'amministrazione  finanziaria
constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non  sono  state,
in fatto, osservate negli ultimi cinque anni. 
 
 
                             Art. 67-d). 
 
  Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e  6  dell'arti  colo  8  si
applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'art. 67-a). 
 
 
                             Art. 67-e). 
 
  Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni sono quotate
in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata  a  norma
dell'articolo 18. 
  Il patrimonio imponibile delle societa'  le  cui  azioni  non  sono
quotate  in  borsa,  e  delle  societa'  non  per  azioni  e'  quello
risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19. 
  Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alle
disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto. 
  Dall'imponibile valutato come sopra, e'  detratto  l'ammontare  dei
titoli di stato e degli altri titoli  dichiarati  esenti  da  imposta
all'atto dell'emissione, inoltre  e'  detratta  una  percentuale  del
valore delle azioni, delle quote  di  partecipazione  e  degli  altri
titoli, che gia'  non  siano  detratti  per  intiero,  posseduti  dal
soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le  riserve
si trovano rispetto al loro  ammontare  aumentato  delle  passivita',
secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato. 
 
 
                             Art. 67-f). 
 
  L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote: 
    4  per  cento  per  i  soggetti   indicati   nella   lettera   a)
dell'articolo 67-a); 
    2  per  cento  per  i  soggetti   indicati   nella   lettera   b)
dell'articolo suddetto; 
    3  per  cento  per  i  soggetti   indicati   nella   lettera   c)
dell'articolo stesso. 
 
 
                             Art. 67-g). 
 
  Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge  di  convalida  del
presente  decreto,  i  soggetti  tenuti  a  corrispondere   l'imposta
straordinaria  prevista   nell'articolo   67-a)   devono   presentare
all'ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette,   nella   cui
circoscrizione essi hanno la loro sede,  la  dichiarazione  del  loro
patrimonio imponibile, in tutti i casi in cui  detto  patrimonio  non
debba  essere  accertato  ai   fini   della   imposta   straordinaria
progressiva. 
  Quando si tratta di soggetti  il  cui  patrimonio  non  cade  sotto
l'applicazione    dell'imposta    straordinaria    progressiva,    la
dichiarazione deve essere fatta per un valore inferiore a  quello  su
cui e' stata liquidata l'imposta ordinaria sul patrimonio per  l'anno
1947. 
  Per l'omessa od infedele dichiarazione, si  applicano  le  sanzioni
previste negli articoli 54, 56, 57 e 59. 
 
 
                             Art. 67-h). 
 
  L'imposta straordinaria, prevista nell'articolo 67-a), e'  riscossa
in 24 rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948. 
 
 
                             Art. 67-i). 
 
  L'amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere  a  ruolo
l'imposta  straordinaria  liquidata  sull'imponibile  dichiarato  dal
contribuente,  o  -  quando  la  dichiarazione  non  e'  richiesta  -
sull'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo  provvisorio,
l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio,
in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo. 
  L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la
cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita
in quote uguali nelle rate residue a termini del precedente articolo. 
  L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia  dopo  la
scadenza del termine fissato nell'articolo precedente, e' riscossa in
sei rate bimestrali uguali, con l'interesse del 2 per cento a  favore
dello stato, a decorrere dal 1 luglio 1952. 
 
 
                             Art. 67-l). 
 
  Per  la  riscossione  compete  all'esattore  l'aggio  contrattuale,
esclusa l'addizionale prevista negli  articoli  5  e  8  del  decreto
legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, 424. 
 
 
                             Art. 67-m). 
 
  Il credito dello  stato  per  l'intero  ammontare  del  tributo  ha
privilegio speciale del contribuente alla data di pubblicazione della
legge di convalida del presente decreto, salvi i diritti  dei  terzi,
costituiti anteriormente alla data stessa. 
  Si applicano per  l'imposta  straordinaria  prevista  nel  presente
titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo  e  quarto  comma
dell'articolo 60. 
 
 
                             Art. 67-n). 
 
  Per la prescrizione dell'azione  della  finanza  valgono  le  norme
dell'articolo 61. 
 
 
                             Art. 67-o). 
 
  I contribuenti possono versare in tesoreria,  in  unica  soluzione,
con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per  cento,  in  ragione
d'anno,  l'importo   complessivo   di   tutte   le   rate   d'imposta
straordinaria ancora da scadere. 
  Il riscatto puo' essere chiesto tanto per  l'importo  accertato  in
via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva. 
  Il  riscatto  dell'intero  ammontare   dell'imposta   deve   essere
domandato al competente ufficio distrettuale  delle  imposte  dirette
entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza  della
prima rata d'imposta  ed  il  versamento  in  tesoreria  deve  essere
effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa. 
  I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30  novembre
di ciascun  anno  con  effetto  dalle  rate  a  scadere  dalla  prima
dell'anno successivo, ed  il  versamento  in  tesoreria  deve  essere
effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello  in  cui
la domanda e' presentata. 
  Non e' ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali. 
  In tutti i casi di versamento  diretto  in  tesoreria  non  compete
alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale. 
  Sono altresi' applicabili le norme degli articoli 52 e 53. 
 
 
 
                             TITOLO III 
 
         Imposta straordinaria proporzionale sul matrimonio 
 
 
                              Art. 68. 
 
  I contribuenti tenuti per l'anno  1947  al  pagamento  dell'imposta
ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati, per  l'anno  stesso,  ad
una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento. 
  L'imposta e' dovuta sui valori definitivamente  accertati  ai  fini
dell'imposta  ordinaria  sul  patrimonio  per  l'anno  1947.  Per  le
societa' per azioni e in accomandita per azioni l'imposta  e'  dovuta
in base ai valori  che  saranno  definitivamente  accertati  ai  fini
dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947. 
  I contribuenti che,  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, abbiano alienato uno o piu' dei cespiti sui quali  e'  stato
applicata l'imposta del 4 per cento, hanno il  diritto  di  rivalersi
verso  l'avente  causa  dell'imposta  stessa  afferente   i   cespiti
alienati. 
  L'usufruttuario puo' rivalersi verso il proprietario della quota di
imposta  afferente  al  valore  della  nuda  proprieta',   fatte   le
valutazioni ai sensi dell'articolo 14. 
 
 
                              Art. 72. 
 
  L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo e' riscossa,
non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con  quelle
normali per le imposte dirette. 
  Per tutte le  partite  il  cui  imponibile  sia  inferiore  a  lire
750.000, fermo restando il pagamento delle rate di giugno  ed  agosto
1947, il pagamento  del  residuo  debito  d'imposta  e'  riscosso  in
ventidue rate bimestrali uguali fino all'aprile 1951. 
  Per  le  opere  pie,  gli  istitui  di  beneficenza  ed  assistenza
legalmente costituiti e riconosciuti, gli  istituti  d'istruzione,  i
corpi scientifici, le accademie e  societa'  storiche,  letterarie  e
scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il  cui
fine e'  equiparato,  a  norma  dell'articolo  29,  lettera  h),  del
concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili
di altri culti, le partecipanze ed universita' agrarie  il  pagamento
della imposta e' rateato in anni dieci. 
  I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione. 
  Per  la  riscossione  compete  all'esattore  l'aggio  contrattuale,
esclusa l'addizionale prevista dagli  articoli  5  e  8  del  decreto
legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. 
  Il contribuente ha facolta' di  chiedere,  entro  il  15  settembre
1947, il riscatto, con l'abbuono del  dieci  per  cento  dell'imposta
dovuta ai sensi dell'articolo  68.  Per  tutte  le  partite,  il  cui
imponibile sia inferiore  a  lire  750.000,  l'abbuono,  in  caso  di
riscatto, e' del venti per cento. 
  Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in tesoreria
entro il 30 settembre 1947. 
  In tutti i casi di versamento  diretto  in  tesoreria  non  compete
alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale. 
 
 
                            Art. 73-bis. 
 
  Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo  il  13  aprile
1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali  formatisi  dopo  tale
data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento. 
 
 
 
                              TITOLO IV 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 75. 
 
  Il  ministro  delle  finanze  e'  autorizzato   a   presentare   un
provvedimento  per  la  riorganizzazione  dei  ruoli  del   personale
dell'amministrazione  finanziaria  in  relazione  alle  esigenze   di
servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto. 
 
 
                            Art. 76-bis. 
 
  Il ministro delle  finanze  e'  autorizzato  a  dettare  norme  per
accertare che i contribuenti, di cui  alla  presente  legge,  abbiano
versato le quote dovute al fondo di solidarieta' nazionale in base al
decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 72. 
  A tal fine si intendono riaperti i termini ed  il  pagamento  sara'
esente da sopratassa e da multa. 
 
 
             (Art. 77 del testo ministeriale soppresso). 
 
 
                              Art. 77. 
 
  Il  governo  provvedera'  a  compilare   un   testo   unico   delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143,
e delle modificazioni ad esso apportate, curandone il coordinamento. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  stato,  sara'  inserta
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato 
 
 
    Data a Roma, addi' 1° settembre 1947 
 
                              DE NICOLA 
 
                                                   De Gasperi - Perla 
 
Visto il Guardasigilli: Grassi 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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