Legge Ordinaria n. 1102 del 09/08/1948 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1948)
Determinazioni dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  membri  del Parlamento e' corrisposta una indennita' mensile di
L.  65.000,  nonche'  un  rimborso  spese  per  i giorni delle sedute
parlamentari  alle  quali  essi partecipano. La misura di tale diaria
sara'  stabilita, dagli Uffici di presidenza delle rispettive Camere,
tenendo conto della residenza o meno nella Capitale di ciascun membro
del Parlamento.
  Le  somme necessarie saranno iscritte nei capitoli del bilancio del
Tesoro relativi alle dotazioni dei due rami del Parlamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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