Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1247 del 02/10/1948 (Pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 1948)
Termini per i ricorsi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.
Termini per i ricorsi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi. Per gli elenchi gia' pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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