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Legge Ordinaria n. 1307 del 21/10/1948 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1948)
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il  pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'art. 1
del  decreto  legislativo  luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e
dall'art.  1  del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945,
n.   424,  a  favore  degli  esattori  delle  imposte  dirette,  sono
autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto
18  novembre  1923,  n. 2440, e successive modificazioni, aperture di
credito  per  un  importo non superiore a lire trenta milioni, sempre
che  non  sia  possibile  provvedere  mediante l'emissione di mandati
diretti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

                              Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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