Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1438 del 01/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1948)
Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.
Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo. Restano del pari esclusi dalla franchigia: a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonche' i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma; b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale; c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali: 658 - olii essenziali ed essenze; 661 - profumi sintetici costituenti essenze; 765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i 766 prodotta saccarinati; 767 - alcaloidi; 780 - prodotti medicinali sintetici; 780-bis - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialita medicinali; 782 - specialita medicinali; 806 - pelli da pellicceria. Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumita' pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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