Legge Ordinaria n. 1438 del 01/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1948)
Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  territorio  della provincia di Gorizia, compreso tra il confine
politico  ed  i  fiumi  Vipacco  ed  Isonzo,  e  l'area recintata del
Cotonificio  Trestino,  posta  sulla  sponda destra dell'Isonzo, sono
considerati,  fino  al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e
costituiti in zona franca.
  Il  regime  di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli
(lotto,   sali,   tabacchi,   cartine   per   sigarette,  accenditori
automatici,  chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza,
delle   imposte  di  fabbricazione  ed  erariali  di  consumo,  delle
corrispondenti   sovrimposte   di   confine,   dell'imposta  generale
sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.
  Restano del pari esclusi dalla franchigia:
    a)  i  prodotti  dell'industria  automobilistica, i motocicli, le
biciclette  e  loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici,
nonche' i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;
    b)  gli  oggetti  di  vestiario  di  qualunque natura (compresi i
lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;
    c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi
doganali:
     658         - olii essenziali ed essenze;
     661         - profumi sintetici costituenti essenze;
     765         - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i
     766               prodotta saccarinati;
     767         - alcaloidi;
     780         - prodotti medicinali sintetici;
     780-bis     - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati
                       come specialita medicinali;
     782         - specialita medicinali;
     806         - pelli da pellicceria.

  Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni
di  legge  e  di  regolamento  che  vietano,  limitano  o  altrimenti
disciplinano  la  importazione,  la  esportazione  ed  il transito di
determinate  merci,  ai  fini  economici e valutari ed a quelli della
polizia  sanitaria  e  fitopatologica dell'igiene e della incolumita'
pubblica,  della repressione delle frodi in commercio, della tutela e
conservazione  del  patrimonio  artistico nazionale e dell'incremento
della esportazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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