Legge Ordinaria n. 1457 del 24/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1948)
Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e per il reato previsto dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
il  reato  previsto  dall'art.  3  del decreto legislativo 5 febbraio
1948,  n.  100,  recante  disposizioni  penali per il controllo delle
armi,  nonche' indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri
reati  previsti  dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n.
100,  e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio
1945, n. 234, con relative proroghe, purche' si tratti di reati per i
quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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