Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1469 del 10/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1948 (suppl. ord.))
Norme relative all'imposta di negoziazione.
Norme relative all'imposta di negoziazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' sospesa fino al 1 gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso. Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette istituite con l'art. 1 dei decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301. Resta ferma la facolta' di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa puo' essere esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)