Legge Ordinaria n. 1473 del 06/11/1948 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1949)
Proroga con modificazioni dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata  fino  al  30  giugno  1949,  l'efficacia del decreto
legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei
materiali  di  artiglieria,  automobilistici,  navali  ed aeronautici
appartenenti alle Amministrazioni militari.
  L'autorizzazione  a permutare o vendere materiali di cui all'art. 1
del decreto predetto e' estesa anche ai materali del Genio militare e
dei Servizi di commissariato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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