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Legge Ordinaria n. 803 del 29/06/1948 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1948 (suppl. ord. n. 1))
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1948-1949.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
  Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1948-49,  secondo  gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 giugno 1948

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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