Legge Ordinaria n. 970 del 23/07/1948 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1948)
Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
  Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   decreto   legislativo   5   febbraio  1948,  n.  100,  recante
disposizioni  penali  per  il controllo delle armi, e' ratificato, ai
sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed
avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai
30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni:
  All'art.  1,  primo  comma,  dopo  le  parole:  o  parti  di  armi,
aggiungere le parole: atte all'impiego.
  All'art.  2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole:
atte all'impiego.
  L'art. 3 e' soppresso.
  All'art. 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole:
atte  all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere
le  parole:  o  altri  congegni  micidiali,  e dopo le parole: da lui
detenuti,  aggiungere  le  parole:  legittimamente  sino  al  momento
dell'emanazione dell'ordine.
  All'art.  5,  secondo  comma,  dopo  le parole: una parte dell'arma
medesima, aggiungere le parole: atte all'impiego.
  All'art.  6,  primo  comma,  alle  parole:  da un terzo alla meta',
sostituire le parole: fino ad un terzo.
  Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:
  "Le   pene  stabilite  negli  articoli  precedenti  possono  essere
diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita'
di  munizioni,  esplosivi  o  aggressivi  chimici;  e  quando, per la
qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto
debba ritenersi di lieve entita'".
  L'art. 8 e' sostituito col seguente:
  "Non  e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni
caso  non  oltre  quindici  giorni  dalla data dell'entrata in vigore
della  presente  legge,  ottempera all'obbligo della denuncia o della
consegna precedentemente non osservato".
  L'art. 9 e' sostituito col seguente:
  "Sino  al  30  giugno  1949  non si applicano le disposizioni degli
articoli  420,  695,  primo  comma,  698 e 699 del Codice penale e le
altre norme incompatibili con quelle della presente legge".
  L'art. 10 e' soppresso.
  Le  disposizioni  piu' favorevoli della presente legge si applicano
anche  ai  fatti  commessi  sotto l'imperio del decreto legislativo 5
febbraio  1948,  n.  100,  salvo  che  sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
  Il   Governo   e'  autorizzato  a  pubblicare  in  testo  unico  le
disposizioni  della  presente  legge  e  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1948, n. 100.
  La  presente  legge  entra  in  vigore  nel giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 luglio 1948

                               EINAUDI

                                         DE GASPERI - GRASSI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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