Legge Ordinaria n. 116 del 01/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1949)
Decorrenza dell'anzianita' nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 564.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fermo  il  disposto  dell'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio
1935,  n.  314,  convertito  nella  legge  13  giugno  1935, n. 1297,
modificato  dall'art.  1  della  legge  19  maggio  1939,  n.  909, e
dall'art.  4  della  legge  13  agosto  1940,  n.  1185, l'anzianita'
assoluta  di  nomina  a sottotenente in servizio permanente effettivo
dell'A.A.r.n.
  dei  vincitori  del concorso di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  n.  564  in data 21 maggio 1947, che hanno
superato il corso di integrazione previsto dal decreto medesimo resta
fissata,   ai   soli   effetti  giuridici,  dalla  data  del  decreto
Ministeriale  con  il  quale  e'  stata  approvata la graduatoria dei
candidati  risultati  idonei  agli  esami  di  ammissione al corso di
integrazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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