Legge Ordinaria n. 446 del 14/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1949)
Modificazione dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  L'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli
ufficiali  dell'Esercito,  quale  risulta  modificato dall'art. 2 del
decreto  legislativo  18  marzo  1947,  n.  402,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' conseguire
la  promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza
minima nel grado:
    generale di divisione: un anno;
    generale di brigata o maggiore generale: un anno;
    colonnello: tre anni;
    tenente colonnello: due anni;
    maggiore: tre anni;
    capitano: sette anni;
    tenente: sei anni.
  Per  il  tenente  ed  il  maggiore che abbiano conseguito nel grado
vantaggi  di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per
i  maggiori,  di  un  anno  per  i tenenti, di due anni per i tenenti
medici".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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