Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 448 del 26/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1949, n. 173)
Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.
Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fino al 31 dicembre 1954: il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, e' subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di L. 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono. Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se gia' muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovra' essere effettuato, con le modalita' di cui al comma precedente, un versamento di L. 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1 gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti e' considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film. Qualora sia stato gia' rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta e' revocato.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)