Legge Ordinaria n. 496 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1949)
Applicabilita' fino al 24 dicembre 1950 delle disposizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in
soprannumero  di  notai  in  esercizio,  sono  applicabili sino al 24
dicembre 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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