Legge Ordinaria n. 51 del 01/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1949)
Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento della assistenza in favore dei profughi.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile  1948,
n. 556, e' modificata come segue: 
  "d) siano  rimpatriati  successivamente  allo  stato  di  guerra  o
rimpatrino  in  conseguenza  di  situazioni,  determinatesi  in  quei
territori in dipendenza della guerra". 
  L'ultimo comma dell'art. 11 di detto  decreto  e'  modificato  come
segue: 
  "Per i profughi gia' ricoverati  che,  alla,  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  abbiano  gia'  compiuto  i  suindicati
periodi massimi di permanenza nei centri di  raccolta,  la  ulteriore
permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949". 
 

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