Legge Ordinaria n. 576 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1949)
Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  nell'art.  5  del  decreto legislativo
luogotenenziale   14   settembre   1945,   n.   699,   e   successive
modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli
ufficiali   giudiziari  sui  crediti  recuperati  dallo  Stato  e  la
soppressione  della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali
medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -
                                                       PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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