Legge Ordinaria n. 625 del 21/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1949)
Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facolta' prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  30  giugno  1950  e'  data  facolta' alle Amministrazioni
centrali  dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di
accreditamento,  a  norma  dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, o, successive modificazioni, al pagamento dei compensi
per  lavoro  straordinario  di cui all'art. 1 del decreto legislativo
Presidenziale   27  giugno  1946,  n.  19,  gia'  previsti  sotto  la
denominazione  di  premi  di  operosita' e rendimento dell'art. 1 del
regio  decreto  17  febbraio  1924,  n.  132,  e  da  altre  analoghe
disposizioni,  a  favore  del personale dipendente in servizio presso
gli uffici periferici.
  L'esercizio,  di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso
del  Ministro  per  il  tesoro,  che  lo  concede una volta tanto per
ciascuna categoria di personale.
  Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' -
revocare il suo assenso.
 

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