Legge Ordinaria n. 702 del 26/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1949)
Esecuzione delle volture sugli antichi catasti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  estese  agli  antichi  catasti  dei  terreni  le disposizioni
riguardanti  la  conservazione  del  nuovo catasto previste dal testo
unico  delle  leggi  sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8
ottobre  1931,  n.  1572,  e  successive  modificazioni,  nonche' dal
regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.
  Per  i  catasti  descrittivi,  le  norme  stabilite  dalle predette
disposizioni  per  i  tipi di frazionamento, valgono per gli analoghi
documenti  contenenti  la  dimostrazione  del  riparto  dell'estimo o
reddito  imponibile,  di cui all'art. 17 e successivi del regolamento
approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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