Legge Ordinaria n. 84 del 16/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1949)
Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  periodi  di  esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a
revisore  ufficiale  dei  conti,  a  norma  dell'art.  12  del  regio
decreto-legge  24  luglio  1936,  n. 1548, modificato con la legge di
conversione  3  aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla meta' a favore
degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo
fascista,   degli   altri   requisiti  necessari  per  conseguire  la
iscrizione  nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del
requisito  dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui al predetto regio
decreto-legge  24  luglio  1936, n. 1548, che non poterono conseguire
perche'  non  iscritti  al  partito  fascista  o  soggetti alle leggi
razziali.
  La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia
decorsi  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -
                                                     PELLA - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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