Legge Ordinaria n. 870 del 06/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1949)
Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707,
concernente  provvedimenti  per agevolare la distillazione del vino e
aggiornamento  di  alcune  disposizioni  in  materia  di  imposta  di
fabbricazione,  con  la  seguente  modificazione:  "  All'art.  4, le
parole:  "lire  quindicimila  per  ettanidro"  sono  sostituite dalle
altre:
  "lire dodicimila per ettanidro"".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 6 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSi
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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