Legge Ordinaria n. 951 del 23/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1949)
Modalita' e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'applicazione   delle   norme   di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  23  gennaio  1948,  n.  59,  relative ai termini ed alle
modalita'  di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata
per  l'anno  1949  ed estesa, ai contributi dovuti per lo stesso anno
con  la legge 14 maggio 1949, n. 268, e' prorogata per l'anno 1950 ed
estesa ai contributi dell'anno medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - FANFANI
                                                       VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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