Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 953 del 23/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1949)
Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.
Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, e' istituito, per la durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative agli anni 1945, 1946, 1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863. Il contributo straordinario predetto e' a carico dei datori di lavoro ed e' destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti dalla lettera, a) dell'art. 22 del citato regolamento e, per l'1,03 per cento, agli scopi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo. Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme relative al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)