Legge Ordinaria n. 1023 del 28/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1950 (2 ediz.))
Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  portieri  che  prestano  la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia  o  soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro  continuativo negli immobili
adibiti  ad  usi  di  abitazione  o  ad altri usi, compresi quelli di
cooperative  a  contributo  statale,  e'  dovuta  per l'anno 1950, in
aggiunta  alla  retribuzione  del  mese  di  dicembre,  una gratifica
natalizia  nella  misura  di  una  mensilita' del salario in denaro e
della   indennita'  di  carovita  prevista  dal  decreto  legislativo
luogotenenziale  n.  303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui
ai  decreti  legislativi  del  Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.
  La  corresponsione  della gratifica predetta deve essere effettuata
entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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