Legge Ordinaria n. 1073 del 21/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1950)
Aumento ed estensione della indennita' di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  14  del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 508, e' modificato come segue:
  "Agli  appartenenti  al Corpo degli agenti di custodia, destinati a
prestare  servizio  nei  manicomi  e  nei  sanatori giudiziari, nelle
colonie  agricole,  nelle  case di cura e di custodia, nelle case per
minorati  fisici  o  psichici,  nelle case di lavoro all'aperto della
Sardegna,  nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano,
nelle  case  penali  di  Santo  Stefano e di Favignana, nelle carceri
giudiziarie  di  Ustica  e  negli  stabilimenti  di  qualsiasi genere
distaccati  in  zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali
indennita' giornaliere:
    per  i  manicomi  giudiziari, per le case di cura e di custodia e
per le case per minorati fisici o psichici, lire 10;
    per  le colonie e per le case penali dell'Arcipelago toscano, per
le  case  penali  di  Santo  Stefano  e di Favignana e per le carceri
giudiziarie di Ustica, lire 14;
    per  le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della
Sardegna, lire 16;
    per  i  sanatori  giudiziari  e  per  gli  stabilimenti  in  zone
malariche, lire 20".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)