Legge Ordinaria n. 1080 del 28/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1950)
Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con  effetto  dal  12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto
legislativo  24  febbraio  1947,  n.  60, recante agevolazioni per le
documentazioni  da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che
abbiano  dovuto  abbandonare  la residenza nei territori di confine o
non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA
                                                     - SEGNI - VANONI
                                                    GONELLA - MARAZZA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

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