Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1096 del 09/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1950)
Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di eta' per il collocamento a riposo.
Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di eta' per il collocamento a riposo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola. Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di eta'.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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