Legge Ordinaria n. 1211 del 05/12/1950 (Pubblicata nella G. U del 22 febbraio 1951 n. 44)
Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  approvata  la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo
federale   austriaco  per  il  regolamento  del  transito  facilitato
ferroviario  dei  viaggiatori,  "dei bagagli registrati e delle merci
sul  percorso  italiano  compreso  fra  le stazioni austriache a nord
della  frontiera  del Brennero (Brenner) e ad est della, frontiera di
San  Candido  (Innichen)  conclusa  a  Roma  il 9 novembre 1948 ed il
relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.
 

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