Legge Ordinaria n. 187 del 15/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1950)
Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie, nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  la  presentazione  delle domande di sussidio di cui all'art. 7
della  legge  9  novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei
danni  causati  dai  terremoti  verificatisi  nelle  Puglie  e  nelle
province  di  Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine,
e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in
vigore della presente legge.
  Sono  considerate  valide le domande presentate dopo il 31 dicembre
1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 marzo 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                    SCELBA - VANONI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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