Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 188 del 25/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1950)
Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.
Disposizioni integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie e' modificato come appresso: I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1ª, 2ª e 3ª, sono conferiti o per promozione, ai termini dell'art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che gia' rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga: al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purche' sia laureato; ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza. E' in facolta' del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire. I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4ª classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'8°. I posti di conservatore di 1ª classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti. I posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non piu' di uno puo' essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.
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