Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 208 del 11/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1950)
Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.
Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 23 del regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 12 dicembre 1935, n. 2393, e' sostituito dal seguente: "I biglietti logori e non piu' atti alla circolazione che pervengano alle Tesorerie per operazioni di pagamento, sono dalle Tesorerie stesse trattenuti e non piu' adoperati nei pagamenti. I biglietti che, nelle stesse condizioni, vengano presentati alle Tesorerie da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non sorga dubbio sulla loro legittimita' sono cambiati con biglietti nuovi o in buono stato, e non piu' adoperati nei pagamenti. "I biglietti di Stato logori e non piu' atti alla circolazione, raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito, aziende di trasporti urbani, esattorie e ogni altro ente che compia operazioni di cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le modalita' di cui appresso; "I biglietti logori di cui al comma precedente, previo annullamento, debbono essere presentati distintamente per taglio in mazzette di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette, ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta portante il timbro dell'istituto, ufficio o ente presentatore, la firma dell'agente che ha confezionato le mazzette e la data di presentazione dei biglietti alle Tesorerie. "Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una percentuale da fissarsi di volta in volta dal capo della Tesoreria, ma in ogni caso non inferiore al dieci per cento del numero dei biglietti presentati. "I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in proprio dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle Tesorerie, ma la definitiva regolazione dei rapporti fra le Tesorerie stesse e gli istituti, enti o uffici presentatori, sara' fatta dopo che la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avra' effettuato le verifiche prescritte". All'art. 25 e' aggiunto il seguente comma: "I biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi dell'art. 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto alla contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le modalita' in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo dovra' risultare in ciascun sacco". All'art. 27 e' aggiunto il seguente comma: "Tale intervento e' reso obbligatorio per le operazioni di verifica dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, ai fini della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli istituti, enti o uffici presentatori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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