Legge Ordinaria n. 223 del 03/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1950)
Temporanea elevazione del limite massimo di eta' per i pubblici concorsi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo  di  eta',  stabilito  dai vigenti ordinamenti,
compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per
le   nomine   dirette   nei   casi   previsti   dalla   legge,  nelle
Amministrazioni  dello  Stato  e  degli  Enti pubblici, nonche' delle
aziende  dipendenti,  e'  elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre
1954.
  L'elevazione  del  limite  massimo  di eta' prevista dal precedente
comma  si  cumula  con  quelle previste da ogni altra disposizione in
vigore, purche' complessivamente non superino i quarantacinque anni.
 

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