Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 228 del 25/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1950)
Modificazioni al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilita' delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti.
Modificazioni al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilita' delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento la trasformazione di quelli esistenti nei Comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo - sono dichiarate di pubblica utilita' con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici. "La dichiarazione di pubblica utilita' avviene in base al piani di massima". "Art. 2. - Su richiesta del Commissariato per il turismo, i Comuni o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione. "Tali piani sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Commissario del turismo, previo parere di una Commissione composta: 1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 2) di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato; 3) del direttore generale del Turismo; 4) del direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche e di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 5) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, grazia e giustizia, tesoro, pubblica istruzione e industria e commercio; 6) di due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni piu' rappresentative a carattere nazionale ed in mancanza dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 7) del presidente del Comitato per i contributi turistici; 8) dei presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; 9) di un rappresentante dell'E.N.I.T.". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PICCIONI - SCELBA - PELLA - GONELLA - TOGNI - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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