Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 23 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari gia' dispensati per motivi politici o razziali.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari gia' dispensati per motivi politici o razziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, gia' dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, sempreche' nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione universitaria. "Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sempreche' gli interessati ne facciano richiesta, entro il detto termine, e sempreche' abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9. "Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)