Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 253 del 23/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1950)
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita. In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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