Legge Ordinaria n. 376 del 15/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1950 e rettifica 03/07)
Istituzione negli organici degli ospedali di 1a e 2a categoria di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati dalla Scuola nazionale di massaggio di Firenze, con precedenza ai ciechi.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le amministrazioni degli ospedali e dei consorsi  di  ospedali  con
non meno di 500 letti, nonche' gli istituti fisioterapici sono tenuti
a introdurre negli organici un posto di massaggiatore,  da  conferire
agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio,  con  prefenza
ai ciechi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Caprarola, addi' 15 giugno 1950 
 
                               EINAUDI 
 
                                                  DE GASPERI - SCELBA 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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