Legge Ordinaria n. 44 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1950)
Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennita' di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'art.  2  del  decreto  legislativo  1 aprile 1947, numero 222,
nell'art.  2  del  decreto  legislativo  13 dicembre 1947, n. 1591, e
nell'art.  4  del  decreto  legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, e'
aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:
  "L'indennita' suddetta e' conservata, limitatamente alla misura, di
tre  quarti,  a  favore  del  personale  di  cui  ad comma precedente
usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non
abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia".
 

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