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Legge Ordinaria n. 480 del 22/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1950)
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevato di lire un miliardo, ripartito come segue: 1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; 2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589: lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; 3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare; La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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