Legge Ordinaria n. 660 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1950)
Modificazioni alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione e al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  i lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma
delle strade statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti
diretti,  alla  esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12
luglio 1949, n. 460.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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