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Legge Ordinaria n. 784 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1950)
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonche' alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ove le autorita' ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunita' di unificare uno o piu' edifici, di scindere un edificio in due o piu', di cambiarne la ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli con piu' vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari". Art. 2. - Al primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono aggiunte le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole: "l'esercizio del culto pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione puo' essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprieta' di enti morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprieta' della Santa Sede o di altri enti, societa', associazioni o singoli, purche' gli enti che esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprieta' entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino. Il vincolo relativo dovra' risultare dai pubblici registri immobiliari.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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