Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 828 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1950)
Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50, di talune spese gia' autorizzate a carico del fondo lire relativo al piano ERP.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Allo  stanziamento  in  bilancio  dei  fondi  ancora occorrenti per
l'esercizio  finanziario  1949-50,  in  dipendenza delle disposizioni
legislative  sottoindicate, si provvedera', anziche' con prelevamento
dal  conto  speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione
dell'Accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti d'America, approvato
con  la  legge  4 agosto 1948, n. 1108, a carico delle entrate di cui
all'ottavo  provvedimento  di variazione del bilancio per l'esercizio
1949-50:
    legge   28  febbraio  1949,  n.  43,  recante  provvedimenti  per
incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case
per lavoratori (lire 15 miliardi);
    art.   34   della   legge   8  marzo  1949,  n.  75,  concernente
provvedimenti  a  favore  dell'industria  delle  costruzioni navali e
dell'armamento  (lire  11  miliardi  a saldo dello stanziamento di 12
miliardi di cui a tale articolo);
    art.  62,  lettera  b),  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264,
riguardante  provvedimenti  in  materia  di avviamento al lavoro e di
assistenza  dei  lavoratori  involontariamente  disoccupati  (lire  8
miliardi  ad  integrazione  del  contributo  a  favore del "Fondo per
l'addestramento  professionale  dei  lavoratori",  la  cui misura per
l'indicato   esercizio   finanziario,   resta   determinata,  in  via
definitiva, nell'importo di lire 10 miliardi).
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti all'inscrizione in bilancio delle somme suddette.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)